Il 24 dicembre 2020 i negoziatori dell'Unione europea e del Regno Unito hanno raggiunto un'intesa circa le reciproche relazioni post Brexit a partire dal 1 gennaio 2021.
L'accordo (il cui testo al momento in sola lingua inglese è disponibile QUI) prevede tra l'altro l'esenzione dai dazi doganali delle merci che rispettino i criteri di origine preferenziale ivi previsti. In ogni caso, occorre tener conto che dal 1 gennaio prossimo ci sarà una riqualificazione dell'interscambio di beni Ue/Uk da cessione/acquisti intra Ue a importazioni/esportazioni, con tutto ciò che ne consegue in termini di adempimenti amministrativi, fiscali e tecnici.
Per quanto riguarda la tempistica, la Commissione europea ha proposto un'applicazione provvisoria dell'accordo (in attesa del perfezionamento dei processi interni di ratifica) a partire dal 1 gennaio 2021 e fino al 28 febbraio 2021.
Inoltre, non si potrà utilizzare il certificato EUR 1 per dichiarare l’origine preferenziale in export; questa andrà dichiarata attraverso un’apposita dichiarazione dell’esportatore che però presuppone che quest’ultimo conosca le regole e predisponga al proprio interno le procedure relative all’origine preferenziale.
Quindi, analogamente a quanto previsto nell’ambito degli accordi di libero scambio di ultima generazione, anche l’accordo Ue/Regno Unito, intende responsabilizzare gli operatori che dovranno quindi dotarsi (qualora non sia già stato fatto in passato) dello status di esportatore autorizzato/registrato, che permette di dichiarare l'origine preferenziale della merce direttamente in fattura e per qualsiasi valore. Tale status, pur non obbligatorio, è fortemente raccomandato dall’Agenzia delle dogane, anche per evitare le probabili lungaggini che si verificheranno a partire dal prossimo 31 gennaio 2021.
Lo Studio legale Fochesato-Jus&Trade, è a disposizione per fornirvi tutte le delucidazioni relative al nuovo accordo con il Regno Unito, nonché alle modalità di ottenimento dello status di esportatore autorizzato/registrato.
L'accordo (il cui testo al momento in sola lingua inglese è disponibile QUI) prevede tra l'altro l'esenzione dai dazi doganali delle merci che rispettino i criteri di origine preferenziale ivi previsti. In ogni caso, occorre tener conto che dal 1 gennaio prossimo ci sarà una riqualificazione dell'interscambio di beni Ue/Uk da cessione/acquisti intra Ue a importazioni/esportazioni, con tutto ciò che ne consegue in termini di adempimenti amministrativi, fiscali e tecnici.
Per quanto riguarda la tempistica, la Commissione europea ha proposto un'applicazione provvisoria dell'accordo (in attesa del perfezionamento dei processi interni di ratifica) a partire dal 1 gennaio 2021 e fino al 28 febbraio 2021.
Inoltre, non si potrà utilizzare il certificato EUR 1 per dichiarare l’origine preferenziale in export; questa andrà dichiarata attraverso un’apposita dichiarazione dell’esportatore che però presuppone che quest’ultimo conosca le regole e predisponga al proprio interno le procedure relative all’origine preferenziale.
Quindi, analogamente a quanto previsto nell’ambito degli accordi di libero scambio di ultima generazione, anche l’accordo Ue/Regno Unito, intende responsabilizzare gli operatori che dovranno quindi dotarsi (qualora non sia già stato fatto in passato) dello status di esportatore autorizzato/registrato, che permette di dichiarare l'origine preferenziale della merce direttamente in fattura e per qualsiasi valore. Tale status, pur non obbligatorio, è fortemente raccomandato dall’Agenzia delle dogane, anche per evitare le probabili lungaggini che si verificheranno a partire dal prossimo 31 gennaio 2021.
Lo Studio legale Fochesato-Jus&Trade, è a disposizione per fornirvi tutte le delucidazioni relative al nuovo accordo con il Regno Unito, nonché alle modalità di ottenimento dello status di esportatore autorizzato/registrato.